FAQ sul diritto d’autore

Cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore è l’istituto giuridico posto a tutela di chiunque crei un’opera d’ingegno a carattere creativo. In Italia, il diritto d’autore è disciplinato in prevalenza dagli artt. 2575-2583 del Libro V, Titolo IX, Capo I del Codice Civile e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”). Tale normativa è stata assoggettata a successive modifiche ed integrazioni volte ad adattare la disciplina prevista ai mutamenti commerciali e tecnologici. Tra le fonti del diritto d’autore si annoverano, inoltre, le convenzioni internazionali nonché le norme di diritto comunitario inerenti la materia.

Quali tipologie di opere rientrano nella tutela riconosciuta dalla disciplina sul diritto d’autore?
Ai sensi dell’art. 1 della l.n. 633/41, sono protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Nella specie, la disciplina si applica – a titolo esemplificativo – alle seguenti tipologie di opere:
* opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche;
* opere e composizioni musicali, opere drammatico-musicali e variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
* opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
* opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
* disegni e opere dell’architettura;
* opere dell’arte cinematografica;
* opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
* programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;
* banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;
* opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
* opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico;
* impregiudicati i diritti sull’opera originaria, elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa (quali, ad es., traduzioni in altra lingua).
Ai sensi dell’art. 5 della l.n. 633/41 non sono, invece, protetti dal diritto d’autore i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche sia italiane che straniere.
Inoltre, nel nostro ordinamento non è garantita tutela giuridica alle idee in quanto tali, che risultano tutelabili solo se ed in quanto sostanziate in un supporto materiale.

Come sorge il diritto d’autore e in cosa si sostanzia?
Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera d’ingegno. Titolare ne è, dunque, l’autore in quanto creatore dell’opera. Ne consegue che non occorre alcuna formalità per ottenerne il riconoscimento, giacché il diritto nasce con l’opera stessa. Pertanto, obblighi quali il deposito legale non attengono al sorgere del diritto d’autore. E’ prevista la possibilità, in forma volontaria, di depositare l’opera presso una sede della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) al fine di ottenere prova certa della paternità dell’opera ed evitare i plagi.
Il diritto d’autore si sostanzia in a) diritto morale e in b) diritto patrimoniale d’autore.
a) Il diritto morale d’autore rientra nella categoria dei diritti della personalità che, per loro natura, risultano indisponibili, inalienabili, imprescrittibili, irrinunciabili.
Rientrano nel diritto morale d’autore:
•    il diritto alla paternità dell’opera;
•    il diritto alla integrità dell’opera;
•    il diritto di correzione delle bozze;
•    il diritto di pentimento.
Alla morte dell’autore il diritto alla paternità e il diritto all’integrità possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; in mancanza, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. Ciascuno di essi può agire in assenza del consenso da parte degli altri.
E’ tuttora controversa la riconducibilità al diritto morale ovvero (secondo la dottrina prevalente) al diritto patrimoniale del diritto di inedito.
b) Il diritto patrimoniale d’autore si sostanza in una serie di diritti di utilizzazione economica dell’opera, a beneficio dell’autore. Ai sensi dell’art. 12 l.n. 633/41, l’utilizzo economico dell’opera può avvenire in ogni forma e modo.
I diritti patrimoniali hanno, di regola, durata pari alla vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte di questi. In particolare, dopo la morte dell’autore, il diritto di utilizzazione dell’opera (salvo diversa disposizione dell’autore ovvero diversa decisione dell’autorità giudiziaria) resta indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni. Decorsi i tre anni, gli eredi possono accordarsi affinché il diritto resti in comunione per la durata da essi fissata. La gestione spetta, in tali ipotesi, ad uno dei coeredi o a persona  estranea alla successione, in mancanza dei soggetti di cui sopra, spetta alla SIAE.
I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in taluni casi, degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell’opera da parte di terzi.
Si annoverano tra tali diritti, in particolare:
•    il diritto di pubblicare l’opera;
•    il diritto di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo;
•    il diritto di riprodurre l’opera in ogni modo e forma;
•    il diritto di comunicare al pubblico l’opera;
•    il diritto di distribuire l’opera;
•    il diritto di tradurre l’opera;
•    il diritto di elaborare l’opera;
•    il diritto di modificare l’opera;
•    il diritto di autorizzare il prestito dell’opera.

Che cosa è il contratto di edizione?
Il contratto di edizione è definito – ai sensi dell’art. 118 l.n. 633/41 – “il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”. Elementi fondamentali di tale tipologia contrattuale sono, quindi:  a) l’accordo inter partes per la costituzione in capo all’editore di un diritto assoluto di pubblicazione dell’opera a stampa; b) l’assunzione da parte dell’editore di un’obbligazione di stampare e distribuire l’opera a proprie spese. il contratto è valido anche qualora il consenso sia stato scambiato senza alcuna particolare formalità. Tuttavia, ai sensi dell’art. 110 l.n. 633/41, la forma scritta è richiesta ai fini della prova giudiziale del contratto. Ne consegue che non è ammessa la prova per testi né per presunzioni (salvo perdita del contratto in assenza di colpa). Tale limitazione opera – chiaramente – con riguardo ai due elementi fondamentali del contratto sopra indicati, e comunque limitatamente alle controversie insorte tra autore ed editore.
Il contratto di edizione è un contratto di durata. A tutela dell’autore quale contraente debole, la normativa applicabile statuisce una serie di limiti inderogabili alla durata del rapporto. Ai sensi dell’art. 119, co. 1, l.n. 633/41, il contratto non può avere una durata superiore a quella residua dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera negoziata. Ai sensi dell’art. 122, co. 5, l.n. 633/41, inoltre, per tutte le opere diverse da enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, opere di cartografia, opere drammatico-musicali e sinfoniche, il contratto non può avere durata superiore a vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. La violazione di tale termine comporta la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. Ed ancora, ai sensi dell’art. 120 n. 2 della medesima legge, per le opere ancora da creare sulle quali sia prevista la costituzione di un diritto esclusivo, il contratto non può avere durata superiore a dieci anni.
Alla scadenza del termine pattuito l’editore deve cessare la riproduzione e la distribuzione degli esemplari dell’opera già realizzati. Decorsi i termini di durata massima prima ricordati, nulla osta a che le parti pattuiscano in forma scritta la continuazione del contratto per un nuovo periodo di tempo, oppure lo sostituiscano con uno nuovo. Tanto, tra l’altro, al fine di consentire all’autore di rinegoziare ex novo le condizioni della pubblicazione dell’opera anche alla luce di un eventuale successo commerciale.


In quali casi cessa il contratto di edizione sottoscritto tra autore ed editore?

Sono numerosi i casi in cui si verifica la cessazione del contratto di edizione. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi di cessazione:
* anteriormente alla scadenza del termine fissato tra le parti:
– per mutuo consenso (ex art. 1372 c.c.);
– per esercizio del diritto di recesso convenzionale eventualmente previsto in contratto in favore di una sola delle parti (ex art. 1373 c.c.);
– per recesso penitenziale ai sensi dell’art. 142 l.n. 633/41, che assegna all’autore il cd. “diritto di pentimento” finalizzato al ritiro dell’opera dal commercio qualora «concorrano gravi ragioni morali» ostative dell’inizio o della continuazione della sua pubblicazione;
– per recesso penitenziale ai sensi dell’art. 124 l.n. 633/41, in base al quale nei contratti che prevedono più edizioni è riconosciuta all’editore la facoltà di sciogliersi ex nunc dal vincolo ogni volta che l’edizione in corso vada ad esaurirsi.
* quale rimedio a situazioni di patologia del contratto:
– per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto (ex art. 1453 ss. c.c.);
– per risoluzione (anche parziale) del contratto nel caso di inadempimento da parte dell’editore dell’obbligazione di pubblicare (o anche soltanto riprodurre) l’opera entro il termine fissato (ex art. 128 l.n. 633/41);
* per impossibilità sopravvenuta della prestazione:
– per morte o altra causa generatrice dell’impossibilità definitiva per l’autore di portare a compimento l’opera ancora da creare (ex art. 134 n. 3 l.n. 633/41);
– nel  caso in cui l’opera non possa «essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge» (ex art. 134 n. 4 l.n. 633/41);
– per insuccesso dell’opera (ex art. 134 n. 2 l.n. 633/41).
Fermo quanto sopra, valga precisare che il fallimento dell’editore non rientra tra le cause di cessazione automatica del contratto. La normativa assegna, in tale ipotesi, al curatore il termine di un anno dalla dichiarazione di fallimento per decidere di : a) continuare i contratti di edizione in corso nell’ambito di un più ampio esercizio provvisorio dell’impresa editoriale; b) cedere uno o più contratti oppure c) l’intera azienda editoriale; d) non effettuare alcuna opzione, con conseguente cessazione di tutti i contratti (ex art. 135 l.n. 633/41).
E’, inoltre, da ritenersi ammissibile la cessione dell’intero contratto di edizione con il consenso dell’autore, nonché la cessione dei soli diritti di sfruttamento economico dell’opera.